Relazione tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato dell’attività di recupero e descrizione dello stabilimento. La relazione, firmata da tecnico competente, deve fornire gli elementi previsti dai Decreto ministeriale 05/02/1998 e dal Decreto ministeriale 12/06/2002, n. 161 ed in particolare è finalizzata a:
- verificare la compatibilità ambientale dell’impianto sede delle attività di recupero in relazione ai criteri localizzativi stabiliti dalla pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione rifiuti, ai sensi dall'articolo 196, comma 1, lettera n) e lettera o) e dell'articolo 197, comma 1, con particolare riferimento a:
- vincoli paesaggistici e ambientali, idrogeologici ai sensi delle normative settoriali vigenti (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, Regio Decreto 3/12/1923, n. 3267, ecc.)
- criteri escludenti e penalizzanti ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 21/10/2009 n. 8/10360 e s.m.i e dei Piani Provinciali di Gestione Rifiuti
- presenza di SIC e ZPS ai sensi della Direttiva comunitaria 21/05/1992, n. 92/43/CEE (“Habitat”) e s.m.i..
- richiamare eventuali autorizzazioni o pareri previsti dalle sopra richiamate norme
- descrivere come avvengono nella pratica le operazioni di recupero, con indicazione degli impianti (e relativa potenzialità) e delle attrezzature utilizzate per la movimentazione e il trattamento con particolare riferimento alle condizioni di accettazione dei rifiuti in ingresso
- descrivere le caratteristiche delle aree di conferimento, di messa in riserva (R13) e di deposito dei prodotti ottenuti dal recupero e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero
- definire le procedure o la cautele atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza (ad esempio sversamenti) nonché a prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza)
- descrivere le caratteristiche tecniche dei sistemi di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche e di dilavamento di tutto l’insediamento, con relativo punto di scarico (fognatura, corpo idrico superficiale, ecc.); questo nel caso le informazioni non siano già contenute nella Scheda A "scarichi" di faccia riferimento alla stessa
- illustrare le caratteristiche delle emissioni previste e le soluzioni tecniche adottate al fine di contenerle, nel caso le informazioni siano già contenute nella Scheda C o D "emissioni in atmosfera" di faccia riferimento alle stesse
- nel caso di impianti esistenti, facendo riferimento alla precedente comunicazione, si evidenzino tutte le modifiche apportate all’attività e/o all’impianto ai fini dell’adeguamento alle normative intervenute dopo la comunicazione (Decreto ministeriale 05/04/2006, n. 186, Decreto legislativo 24/07/2003, n. 209, art. 6, Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, art. 8, ecc.). In presenza di tali adeguamenti la Relazione Tecnica dovrà:
- descrivere puntualmente le modifiche apportate
- indicare le autorizzazioni acquisite per la loro concreta realizzazione.
N.B. Per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti RAEE il progetto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto legislativo 25/07/2005, n. 151, all. 2 e 3. Per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti CER 160106 “veicoli fuori uso” il progetto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto legislativo 24/07/2003, n. 209.